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Tutto quello che c'è da sapere sul regolamento sull'etichettatura elettronica per l'industria del vi

Da dicembre sono in arrivo importanti cambiamenti nell'Unione Europea: in questo articolo abbiamo raccolto tutti i dettagli più importanti sul regolamento sull'etichettatura del vino (UE) 2021/2117.

Bottiglia di vino con etichetta e codice QR per informazioni dettagliate

Modifiche ai requisiti di etichettatura


In base alle nuove norme, tutti i vini imbottigliati dopo l'8 dicembre 2023 e commercializzati all'interno dell'UE, indipendentemente dal Paese di origine, dovranno riportare il contenuto nutrizionale del vino e un elenco degli ingredienti. Ciò si aggiunge agli obblighi di informazione sugli allergeni e sul consumo energetico già previsti dai Regolamenti 1169/2011 e 1308/2013.


Contenuto nutrizionale ed elenco degli ingredienti

Sono stati introdotti due approcci per la presentazione del contenuto nutritivo e dell'elenco degli ingredienti. Nel primo approccio, tutte le informazioni sono incluse nell'etichetta fisica della bottiglia, ma questo è difficile da attuare visti i nuovi requisiti e i dati richiesti. Senza contare che il regolamento richiede anche che le informazioni richieste siano fornite nella lingua di ogni Stato membro dell'UE interessato in cui il vino è destinato a essere commercializzato.


Il regolamento prevede anche l'obbligo di etichettatura dei soli valori energetici (in 100 ml invece che in 1 litro, come fanno i produttori di vino) e delle sostanze che provocano allergie o intolleranze, sia in etichetta che in altre forme fisiche allegate al vino. In questo caso, tutte le altre informazioni possono essere inserite dietro il codice QR o il link indicato.


Nuovi sviluppi nell'etichettatura delle sostanze che causano allergie e intolleranze

Sebbene l'etichettatura di allergeni e intolleranze sia sempre stata obbligatoria, cambierà anche la presentazione esatta. Alcuni allergeni (uova e prodotti a base di uova, latte e prodotti a base di latte e lattosio, anidride solforosa e solfiti espressi come SO2) dovevano già essere etichettati, ma in base alla nuova legislazione sull'etichettatura degli alimenti, sarà obbligatoria l'etichettatura di tutti gli allergeni utilizzati nella produzione di vino, anche se non sono rilevabili nel vino. L'obbligo si basa quindi sull'uso, non sul contenuto effettivo.


Importante da sapere per le soluzioni digitali

È importante notare che, sia che si scelgano soluzioni basate su codici QR o su link, la destinazione non può supportare in alcun modo le attività di marketing: non si possono raccogliere dati né fornire altre informazioni e messaggi di marketing. Questo è particolarmente importante se si utilizzano già i codici QR sui propri vini. Ciò significa anche che non è possibile aggiungere informazioni mancanti alla destinazione dei codici QR esistenti.


Nome della categoria di prodotto

Secondo l'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le bottiglie di vino devono riportare una delle seguenti categorie: vino, vino ancora in fermentazione, vino liquoroso e vino spumante. Tuttavia, questa indicazione può essere omessa se il vino è etichettato con l'indicazione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta".


Indicazione del titolo alcolometrico effettivo

Deve essere indicato il titolo alcolometrico volumico delle bevande. Se questo valore supera l'1,2% in una bevanda, deve essere indicato sull'etichetta in unità o mezze unità percentuali con l'indicazione "% vol", ad esempio 12% vol.


Etichettatura dei vini di diversa origine e varietà


Il regolamento introduce anche nuovi requisiti di etichettatura per i vini di diverse origini e varietà.


Nome della categoria di classificazione

Per i prodotti vitivinicoli a "denominazione di origine protetta" (DOP) e a "indicazione geografica protetta" (IGP), devono essere indicate la categoria di classificazione e la denominazione protetta.


Per i prodotti vitivinicoli senza indicazione geografica (FN), è richiesta l'indicazione dell'origine, ossia l'indicazione del Paese di provenienza.


Indicazione del Paese di origine

Le etichette devono garantire la tracciabilità, compresa l'indicazione dell'origine.


Possono essere utilizzate le seguenti indicazioni: "[...] vino originario di", "[...] vino prodotto in", "[...] prodotto", nonché "vino originario dell'Unione europea" e "vino originario di un paese non appartenente all'Unione europea".


Obblighi degli esportatori


Il regolamento stabilisce anche le regole per gli esportatori verso l'UE. Le aziende vinicole al di fuori dell'UE devono rispettare le norme di etichettatura dell'UE per vendere i loro prodotti nella regione. Ciò significa che anche i vini importati devono essere etichettati con informazioni nutrizionali e sugli ingredienti, esattamente come richiesto per i vini prodotti nell'UE.


Etichettatura dei vini biologici e biodinamici


Anche i vini biologici e biodinamici sono soggetti a regole di etichettatura specifiche. I vini biologici devono essere conformi al Regolamento (UE) n. 848/2018, che include i requisiti per la produzione biologica e il marchio biologico dell'UE (Ecolabel). I vini biodinamici devono essere conformi agli standard Demeter o Biodyvin, due delle principali certificazioni biodinamiche riconosciute nell'UE.


Vini imbottigliati o etichettati prima dell'8 dicembre 2023


Le nuove regole di etichettatura non si applicano ai vini imbottigliati o etichettati prima dell'8 dicembre 2023: questi vini possono rimanere sul mercato anche dopo l'8 dicembre 2023, purché rispettino gli standard in vigore al momento della produzione.


Sintesi


Le nuove norme UE sull'etichettatura del vino offriranno ai consumatori un maggiore livello di trasparenza. Su ogni bottiglia di vino venduta nell'UE saranno disponibili più informazioni. Se da un lato si tratta di un cambiamento significativo per i produttori, dall'altro offre loro l'opportunità di mettere in evidenza la qualità e l'unicità del loro prodotto.


L'adeguamento ai nuovi standard richiederà sicuramente molto tempo, poiché i processi di produzione e commercializzazione dovranno essere modificati. Si raccomanda pertanto ai produttori e agli esportatori di prepararsi il prima possibile per garantire una transizione senza complicazioni. Per i vini imbottigliati dopo l'8 dicembre, l'UE prevede di attuare controlli severi, con multe pesanti e il ritiro dal mercato dei prodotti etichettati in modo scorretto in caso di carenze.


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